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mercoledì 15 maggio 2013

Sostituzione di persona: il reato corre (anche) in chat

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso la sentenza n. 18826 del 29.04.2013 (qui è leggibile il testo tratto dal link del sito di Guida al diritto - Il sole 24 ore) nella quale si è occupata di un tema di grande attualità e cioè della possibilità commissione del reato di sostituzione di persona (di cui all'art. 494 del Codice Penale) attraverso l'utilizzo di strumenti informatici ed in particolare tramite i sistemi di "chat".

Come è noto la detta norma, introdotta dal legislatore ben prima della nascita e dello sviluppo delle moderne tecnologie di comunicazione, stabilisce una pena (salvo che il fatto non costituisca altro reato contro la fede pubblica) fino ad un anno per "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici".

Ciò premesso è lecito chiedersi se un'espressione giuridica di tal genere sia perfettamente sovrapponibile alle moderne forme di comunicazione ed, in tal caso, attraverso quali ragionamenti giuridici sia possibile far rientrare i comportamenti perpetrati attraverso gli attuali mezzi di espressione (quali ad esempio gli sms, le chat on line, le video chiamate, la posta elettronica, ecc...) nella fattispecie penale individuata dalla norma.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte l'imputata aveva divulgato su una chat on line, a sfondo sessuale, il numero del telefono cellulare della sua ex datrice di lavoro, con la quale aveva in corso un'azione giudiziaria già promossa in sede civile per rivendicazioni di carattere economico.

La vittima, ignara dell'accaduto, aveva iniziato a ricevere telefonate e messaggi a sfondo erotico contenenti richieste di incontri, nonchè insulti di varia natura.

giovedì 11 aprile 2013

Al via l'INI - PEC: un'altra (solita) contraddizione all'italiana

In data 9 aprile 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.03.2013 che dà attuazione a quanto previsto dalla legge n. 221/2012 nella parte in cui viene istituito il cosiddetto "Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica Certificata".

Si tratta dell'elenco di tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata su scala nazionale del quale fanno parte professionisti e imprese sia in forma individuale che societaria obbligati come per legge a dotarsi di tali indirizzi.

Attraverso il registro partendo dal codice fiscale o da altri dati come partita IVA, provincia di appartenenza o denominazione sociale, sarà, dunque, possibile risalire all'indirizzo pec del titolare dell'attività o del professionista.

In particolare il decreto (all'art. 6) individua i seguenti parametri di ricerca:

a) per le imprese - codice fiscale o, in alternativa, - provincia + ragione sociale/denominazione;
b) per i professionisti - codice fiscale o, in alternativa, - provincia + Ordine o Collegio professionale + nominativo. 

mercoledì 6 marzo 2013

Valore legale della PEC e differenze con la CEC-PAC: non facciamo confusione


In questi giorni, parlando con alcuni colleghi avvocati, nonostante l'avvio ormai in quasi tutti i Tribunali italiani delle notifiche telematiche ho constatato che c'è in giro ancora molta incertezza in tema di posta elettronica certificata (più comunemente definita "pec"), sia in merito alle sue caratteristiche che alle sue possibilità di utilizzo ed allora, sperando di fare cosa utile, ho pensato ad un breve contributo sul tema. 

La PEC nasce con la legge n.16/2003, dapprima quale strumento innovativo di comunicazione della Pubblica Amministrazione e, poi, con il DPR 11 febbraio 2005, n. 68, viene esteso anche alle comunicazioni tra privati.

Il Decreto Legge 185/08, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, ha poi introdotto l'obbligo per società, professionisti e Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di una casella di posta certificata.

Ma in realtà cosa è la pec ? E in cosa differisce dalla posta elettronica ordinaria ?

giovedì 17 gennaio 2013

Processo civile telematico: un altro esempio di giustizia a pagamento

Abbiamo parlato già in altri post del p.c.t., acronimo di "processo civile telematico", termine con il quale si suole indicare il sistema di informatizzazione del processo civile, attraverso cui consentire l'effettuazione in modalità telematica da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo (avvocati, magistrati, cancellieri, consulenti) di operazioni precedentemente svolte in modalità tradizionale (es: deposito di atti, perizie, ecc..), nonchè la consultazione dei fascicoli giudiziari

Il processo telematico (ancora in corso di piena attuazione) trova le sue origini nel D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, rubricato come "Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti" e nel decreto del Ministero della Giustizia 17 luglio 2008, contenente le Regole tecnico-operative per l'utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Da allora si sono succedute numerose norme che hanno inciso, sia sotto il profilo processuale che sotto il profilo tecnico sulle quali, però, non ci soffermiamo nel presente contributo, in quanto ci preme piuttosto evidenziare un altro problema.

mercoledì 12 dicembre 2012

Come cambia (almeno secondo me) la borsa dell'avvocato telematico

Affrontiamo oggi un argomento, probabilmente un pò off topic (ndr per i non avvezzi alle conversazioni in rete vuol dire fuori tema) rispetto al solito taglio di approfondimento che cerchiamo di mantenere in questo blog.

Questo contributo nasce da una riflessione personale e da una modalità organizzativa di lavoro, altrettanto personale che, comunque, ritengo non sia del tutto scollegata da questioni di carattere giuridico in campo informatico anche in vista della prossima entrata da protagonista della tecnologia nell'ambito del processo.

Fino ad oggi chi ha esercitato la professione di avvocato è stato generalmente abituato ad utilizzare la classica borsa di dimensioni medio-grandi, idonea cioè a trasportare con sè fascicoli, documenti e codici normativi.

La necessità di portare con sè per le aule e nei corridoi degli uffici giudiziari pesanti volumi e fascicoli, in realtà, già oggi, è parzialmente venuta meno e, ancor di più ciò accadrà nei prossimi anni, con la definitiva entrata in vigore del processo telematico (prevalentemente in campo civile, ma non solo) di cui abbiamo, in parte, già parlato nei precedenti post, consentendo un progressivo alleggerimento delle cartelle dei professionisti legali.

Stante già l'attuale situazione e in previsione del futuro da circa un anno, ho deciso di cambiare la modalità organizzativa dello studio e della gestione dei fascicoli e ciò non poteva non avere conseguenze anche sul tipo di borsa professionale e sul suo contenuto.


venerdì 7 dicembre 2012

Nuove regole tecniche per le notifiche telematiche introdotte dal DM 209/2012

Il DM Giustizia n. 209 del 15.10.2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2012 ha introdotto importanti novità in tema di notifiche elettroniche degli atti giudiziari.

Il decreto in questione, infatti, apporta delle modifiche ad un altro provvedimento che già regolamentava la materia (il DM Giustizia n. 44/2001) rubricato come "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Esaminiamo, dunque, di seguito le novità introdotte dal sopra richiamato testo normativo.

L'art. 1 apporta, innanzitutto, delle modifiche all'articolo 13 comma 4 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 sopprimendo completamente il primo periodo (che prevedeva, in caso di deposito di memorie ai sensi dell'art. 170 c.p.c. l'onere, a carico della parte, di trasmetterle in formato digitale ivi inclusi gli allegati ai procuratori delle altre parti.

Soppresse anche al secondo periodo del comma 4 le parole: "fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione", mentre rimane in vigore la parte già esistente dell'articolo che recita: "il rigetto del deposito da partedell'ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dal codice di procedura civile", quest'ultima espressione ora però sostituita dalle parole: "dalla vigente normativa processuale".


mercoledì 24 ottobre 2012

DL Crescita 2.0: le novità in tema di giustizia

Il Decreto Legge n. 179/2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2012, rubricato come "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", è certamente più noto come "Decreto Crescita 2.0" in quanto il Governo, in detto provvedimento ha inteso investire decisamente sullo sviluppo e l'innovazione grazie al potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Tra le varie misure, in attesa della legge di conversione, assumono particolare rilievo quelle introdotte in materia di giustizia che proviamo ad analizzare nel presente contributo esaminando sinteticamente le disposizioni normative ad esse collegate.

Della materia se ne occupa la sezione VI del decreto intitolata appunto "Giustizia digitale" ed in particolare, con tre articoli (16,17 e 18), interviene su numerose disposizioni normative già in vigore con varie modifiche. 

L'articolo 16 si intitola: "Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica" ed introduce importanti modifiche sulle norme contenute nel codice di procedura civile.

L'art. 136 c.p.c. (che si occupa delle comunicazione di cancelleria) viene modificato con l'eliminazione delle parole "in carta bollata" e nell'art. 149-bis (che disciplina le notifiche a mezzo di posta elettronica), al secondo comma, dopo le parole "pubblici elenchi" sono inserite le parole "o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni".

In sostanza attraverso tale ultima modifica si ampliano, a differenza della versione previgente, le possibilità della cancelleria di effettuare notifiche elettroniche non solo agli indirizzi ricavabili da "pubblici elenchi", ma anche a qualsiasi indirizzo elettronico che sia riferibile al soggetto 

destinatario della comunicazione purchè esso sia reperibile in elenchi a cui la Pubblica Amministrazione può avere accesso, risultando, a modesto parere di chi scrive, però, tale innovazione alquanto rischiosa in quanto capace di introdurre potenziali incertezze sul luogo esatto del destinatario con evidenti conseguenze anche di natura processuale.