La Corte di Cassazione ha recentemente emesso la sentenza n. 18826 del 29.04.2013 (qui è leggibile il testo tratto dal link del sito di Guida al diritto - Il sole 24 ore) nella quale si è occupata di un tema di grande attualità e cioè della possibilità commissione del reato di sostituzione di persona (di cui all'art. 494 del Codice Penale) attraverso l'utilizzo di strumenti informatici ed in particolare tramite i sistemi di "chat".
Come è noto la detta norma, introdotta dal legislatore ben prima della nascita e dello sviluppo delle moderne tecnologie di comunicazione, stabilisce una pena (salvo che il fatto non costituisca altro reato contro la fede pubblica) fino ad un anno per "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici".
Ciò premesso è lecito chiedersi se un'espressione giuridica di tal genere sia perfettamente sovrapponibile alle moderne forme di comunicazione ed, in tal caso, attraverso quali ragionamenti giuridici sia possibile far rientrare i comportamenti perpetrati attraverso gli attuali mezzi di espressione (quali ad esempio gli sms, le chat on line, le video chiamate, la posta elettronica, ecc...) nella fattispecie penale individuata dalla norma.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte l'imputata aveva divulgato su una chat on line, a sfondo sessuale, il numero del telefono cellulare della sua ex datrice di lavoro, con la quale aveva in corso un'azione giudiziaria già promossa in sede civile per rivendicazioni di carattere economico.
La vittima, ignara dell'accaduto, aveva iniziato a ricevere telefonate e messaggi a sfondo erotico contenenti richieste di incontri, nonchè insulti di varia natura.






